La detrazione del 36% è un’agevolazione fiscale che , i proprietari di un immobile o coloro che ne hanno diritto, possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi nel caso in cui eseguino determinati interventi edilizi, fino ad un massimo di 48,000 euro, che verranno calcolate dalle spese per i lavori effettuati di ogni singolo immobile.
Questa detrazione viene ripartita in dieci anni a persone che non hanno ancora compiuto sessantacinque anni; in cinque anni a persone che hanno compiuto sessantacinque anni; in tre anni a persone che hanno compiuto i settantanni.
COSA SERVE PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 36%
1) Con il nuovo decreto di maggio 2011 non è più obbligatorio inoltrare, la comunicazione PRIMA dell’effettivo inizio dei lavori, e non è più necessario specificare in fattura il costo della manodopera.
Bisogna ugualmente PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE insieme alla dichiarazione dei redditi.
2)COPIA DELLA CONCESSIONE, cioè autorizzazione o denuncia di inizio attività (DIA);
3)COPIA DELLA DOMANDA DI CATASTAMENTO, in mancanza dei dati catastali;
4) COPIE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO dell’ICI relativa all’anno 1997 e successivi, se si è il proprietario. mentre se chi richiede la detrazione è un inquilino, familiare convivente o comodatario o in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie delle ricevute;
5) COPIA DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA che ha approvato l’esecuzione dei lavori, nel caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali, con la sua relativa tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali;
6) DICHIARAZIONE DI CONSENSO: nel caso in cui i lavori vengono realizzati da persona diversa dal proprietario, cioè inquilino, comodatario ecc, mentre per l’ esecuzione dei lavori sia da parte del proprietario dell’ immobile o da un familiare convivente non è necessaria.
7)AUTOCERTIFICAZIONE: chi richiede la detrazione può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autentica ed esente da bollo, nella quale si attesta di essere in possesso della documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari.
8)COMUNICAZIONE ASL (NOTIFICA PRELIMINARE):
Occorre comunicare preventivamente all’Azienda sanitaria locale (A.S.L.) territoriale competente la data di inizio lavori, secondo la norma dei d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, a questa bisogna allegare una dichiarazione di regolarità dell’impresa esecutrice.
E’ necessario presentarla se si tratta di un cantiere dove chi effettua i lavori (operaio) sia pari o superiore a 200 uomini-giorno (cioè un operaio che lavori per 200 giorni o 2 operi che lavorino per 100 giorni);
Quando si occorre montare una impalcatura che abbia un altezza superiore ai due metri, con rischio di caduta sassi o persone;
Lavori che mettono a rischio la salute degli operai esponendoli a sostanze chimiche o biologiche, e dove si necessita di controllo sanitario.
Tutti quei lavori svolti: nelle vicinanze di linee elettriche, esposti a rischio di annegamento, nei pozzi, nelle gallerie, subacquei con respiratori, in cassoni ad aria compressa e nell’impiego di esplosivi.
Non occorre la comunicazione quando i decreti legislativi non prevedano l’obbligo della notifica preliminare all’ A.S.L.